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Lo spam lo si sa è una piaga è dei nostri giorni. Non è da meno l'ambito dei SEO. "Google privilegia lo sviluppo di soluzioni scalabili e automatizzate dei problemi, cercando quindi di ridurre la lotta "manuale" contro lo spamming. (..)". Questo indica che lo sviluppo del proprio sito redatto senza spam ha una marcia in più nell'indice di google. Ma fa il motore a sapere che stiamo conducendo azioni di spam? A questo proposito riporto quanto detto da Google sulle norme di qualità di un sito: "Se ritieni che un altro sito stia abusando delle norme sulla qualità di Google, segnala il sito all'indirizzo http://www.google.com/contact/spamreport.html. Google privilegia lo sviluppo di soluzioni scalabili e automatizzate dei problemi, cercando quindi di ridurre la lotta "manuale" contro lo spamming. I rapporti sullo spamming ricevuti vengono utilizzati per creare algoritmi scalabili che riconoscono e bloccano i futuri tentativi di spam. "

Quindi esiste un meccanismo specifico per effettua tecniche di spam. Esiste comunque una sottile linea di confine tra ciò che e lecito o meno. Se vengono effettuate operazioni che tendono solo a migliorare il posizionamento di un sito web ma non badano al contenuto allora si cade nello spamming. Un esempio per tutti: è spamming inserire artificiosamente il nome di attori o attrici (magari quelli più cercati nel Web) nella home page e nei metatag del sito di un rivenditore di Pc. Il solo scopo del loro inserimento sarebbe quello di far apparire il sito in questione anche quando si cerca quel certo attore o attrice: fuorviante e inutile per gli utenti. Cioè spamming.

Le tecniche e procedure riconosciute come search engine spamming sono diverse da motore a motore, e per conoscerle esattamente è sempre bene verificare sulle pagine dei singoli search engine. Tuttavia, una serie di pratiche sono considerate spamming praticamente da tutti.

I rischi sono notevoli, se si pensa che non comparire in uno o più motori di ricerca è vitale per un sito internet:

- un declassamento nel posizionamento della pagina - l'esclusione totale della pagina dal database del motore - banning del dominio del motore - banning dell'Ip - segnalazione nelle black list dei motori di ricerca


Tecniche di Spamming

Keyword stuffing

È l'eccessivo ricorso alle parole chiave in genere. Rispetto al tag keyword, il limite suggerito dai motori è di 25 per pagina. Il keyword stuffing è sicuramente spam quando si accompagna a una pagina dedicata, una doorway che non ha altro scopo se non quello di incrementare il posizionamento del sito. Keyword stuffing delle directory Esempio: www.dominio.com/keyword. Inktomi prende in considerazione i numeri IP e analizza i siti che presentano un numero troppo elevato di subdirectory Keyword di riflesso Esiste la possibilità per il server di creare al volo delle pagine di testo sostanzialmente uguali ma dove le keyword cambiano in base alla richiesta fatta al server da parte del MR.

Link stuffing

Creare pagine di soli link che, usando keyword diverse, puntano tutte pero? alla stessa pagina nel tentativo di aumentarne la link popularity.

Redirect

La generazione automatica di pagine senza contenuto o con un contenuto minimo, il cui unico scopo è quello di passare ad un'altra pagina che è veramente quella del sito. In particolare, il redirect con refresh HTML molto rapido, con un tempo basso è da sempre considerato spamming. Diverso il redirect reale, cioè con un tempo di indirizzamento più alto (15-20 secondi) funzionale a far trovare pagine che tecnicamente soffrirebbero di scarsa visibilità (per esempio in Flash).

Free For All

Sono pagine senza contenuto, che contengono soltanto un gran numero di link alle proprie pagine reali. Cercano di agire sulla link popoluraty, uno dei parametri più utilizzati dai motori per stabilire il ranking, senza portare alcun beneficio agli utenti. Per questo sono spam al pari di altre analoghe tecniche di creazione artificiosa di link (come il link farming o il link spamming).

Cloaking

Cloaking

DNS Spamming

Livelli multipli di domini di terzo livello che incorporano keyword. Esempio: keyword1.dominio.com; keyword2.dominio.com etc.

Keyword stuffing dei subdomini

Domini di terzo livello con piu di una keyword che riproducono pagine simili. Esempio: keyword1.keyword2.dominio.com. Il concetto è che spesso tecniche di questo tipo sono usate per creare pagine doorway duplicate l'una dell'altra ad eccezione di poche keyword. Se pensate di usare una struttura del genere fatelo con pagine che hanno del contenuto rilevante e che non abbiano duplicati.

Pagine duplicate

La produzione di centinaia di pagine essezialmente l'una uguale all'altra eccetto per poche keyword.

Falsi MetaTags

L'uso di meta tags che di fatto non trovano poi riscontro sul testo della pagina HTML. Testi Body Quando il testo include delle keyword che di fatto non riflettono il contenuto del resto del testo, la pratica è considerata spamming. Idem nel caso che il testo sia invisibile (qui c'è addirittura il dolo ..)

Tutela e risarcimento del danno

Lo spamming, cioè l´invio di pubblicità non sollecitata, è un fenomeno in espansione, che ormai ha raggiunto le aule giudiziarie. Per pubblicità si deve intendere, ai sensi dell´art. 2 del D.Lgs n. 74 del 1992, "qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell´esercizio di un´atività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi". Lo spamming non è solo l´invio di pubblicità non sollecitata tramite email, ma anche tramite telefono (telefonate che promuovono la vendita di prodotti), oppure a mezzo posta. Nel nostro paese, e in tutta l´Unione Europea, la disciplina in materia di spamming è basata sulla direttiva n. 2002/58/Ce, ed è ispirata al principio dell´ opt in, cioè i messaggi di pubblicitari possono essere inviati solo con il consenso esplicito e preventivo dei destinatari. Nella disciplina statunitense, invece, vige la regola dell´ opt out, dove il destinatario del messaggio pubblicitario, alla ricezione di un messaggio di pubblicità, deve attivarsi per manifestare la propria opposizione all´invio di ulteriori messaggi.

Ritornando alla legislazione italiana, vediamo che l´art. 130 del codice in materia di protezione dei dati personali richiede il consenso dell´interessato per poter inviare materiale pubblicitario. Il consenso, in particolare, deve essere preventivo. Quindi il primo messaggio deve essere destinato alla sola richiesta del consenso, e non può mai contenere esso stesso pubblicità. È però ammesso il cosiddetto soft spam, cioè l´invio di materiale pubblicitario se rientrante in un rapporto con il cliente preesistente alla comunicazione, purché si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita. In tal caso non è necessario il preventivo consenso, ma è obbligatorio prevedere la possibilità per il destinatario del messaggio commerciale di opporsi in maniera agevole e gratuita all´invio di ulteriori comunicazioni.

Lo spamming, se diretto al proprio od altrui profitto o se è teso ad arrecare danno, diventa attività penalmente rilevante, così come previsto dall´art. 167 del codice in materi di protezione dei dati personali. Se dal fatto ne deriva nocumento, la pena è sino a due anni di reclusione, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, la pena è da sei mesi a tre anni.

Provvedimenti del Garante per la privacy: come precisato sopra, il Garante per la protezione dei dati personali prevede che l´invio di pubblicità sia sempre preceduta dalla raccolta del consenso, che deve essere preventivo e non può mai essere chiesto con il medesimo messaggio di pubblicità. Il consenso non può mai imporre oneri al destinatario. Questo per contrastare la prassi che eludeva i vincoli in materia con l´invio di messaggi con indicazione di indirizzi email fittizi presso i quali esercitare l´opposizione all´invio della pubblicità non sollecitata. Infine, il consenso deve essere documentato per iscritto.

Acquisizione di indirizzi da banche dati: nel caso in cui si acquisiscano indirizzi da banche dati, il Garante per la privacy ha stabilito che chi acquisisce la banca dati deve accertarsi che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario. Al momento in cui acquisisce gli indirizzi, quindi, deve inviare a tutti gli interessati un messaggio di informativa che precisi gli elementi indicati nell´art. 13 del codice della privacy (legge 675 del 1996), comprensivi di un luogo fisico presso il quale l´interessato possa esercitare i diritti riconosciutigli dalla legge, come il diritto a chiedere la cancellazione dall´elenco in questione. Il Garante ha quindi precisato che non è possibile estrarre indirizzi da elenchi e usarli per l´invio di pubblicità, solo perché i detti elenchi sono già pubblici, poiché gli elenchi in questione sono compilati con i dati forniti al solo fine di compilare, appunto, quell´elenco, e non a fini ulteriori. Per cui prima di inviare comunicazioni commerciali è obbligatorio chiedere uno specifico consenso. Lo stesso discorso si deve fare per gli indirizzi email rinvenuti nella rete internet, la disponibilità pubblica di quegli indirizzi è limitata al solo scopo per il quale sono concessi, e non certo per l´invio di pubblicità per la quale si richiede l´acquisizione di un preventivo e specifico consenso.

La giurisprudenza: le prime sentenze in materia di spamming, la cui competenza è adesso riservata al Tribunale, confermano quanto sopra riportato, precisando che la mail pubblicitaria deve comprendere un semplice meccanismo di disiscrizione dalla mailing list. Il danno è individuato negli inconvenienti creati dalle perdite di tempo e di energie per evitare lo spam, nella tensione derivante dalle interferenze nella sfera privata, dalle interruzioni delle proprie abitudini e dall´alterazione della serenità necessari per svolgere l´attività lavorativa. Le prime sentenza in materia quantificano in media il danno in circa 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese di lite occorse. Nel caso di spam attraverso sms, il danno viene quantificato in misura maggiore poiché i giudici hanno considerato la ricezione di pubblicità non sollecitata sul proprio telefonino come una vera e propria invasione della sfera privata e una violazione della privacy. È ovvio che il numero del cellulare è un dato il cui uso (trattamento) esige il preventivo consenso. A differenza del Garante, però, la giurisprudenza ritiene che l´invio di un solo messaggio di spam non sia sufficiente a configurare il "nocumento" richiesto dalla normativa perché si realizzi un reato. Infatti il reato di trattamento illecito di dati personali è un reato di pericolo concreto, che significa che deve aver determinato un danno patrimoniale apprezzabile perché sia punibile come reato.


Bibliografia

http://www.studiocappello.it/a/motoridiricerca/googlelineeeguidaseo.html

http://www.shinynews.it/marketing/0206-search-engine-spamming.shtml

http://www.inetitalia.com/html/inktomi.html


  • Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 29 nov 2007 alle 19:06.
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