Meglio conosciute come Catene di Sant'Antonio, sono proibite dalla Legge dal 15 agosto 2005 (Legge n. 173).
La disciplina della vendita diretta a domicilio per la tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, stabilisce e definisce all'Art. 5 il Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene:
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l´incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. È vietata, altresì, la promozione o l´organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant´Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all´infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Per quanto riguarda il Multilevel Marketing o MLM, la legislazione italiana non ne definisce esplicitamente il concetto, ma fissa norme volte ad evitare strutture piramidali o catene di Sant'Antonio o quant'altro atto a truffare cittadini imprudenti e facilmente coinvolgibili.
Vi sono aziende ed organizzazioni che sfruttano una zona grigia della legislazione per proporre comunque strutture di MLM truffaldine. Come abbiamo visto, l'articolo 5 della Legge 17 agosto 2005, n. 173 rende illegali organizzazioni che "configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone" oppure l'articolo 6 che vieta obblighi per il reclutato di corrispondere all'azienda somme di rilevante entità in assenza di una reale controprestazione al momento del reclutamento o per restare a far parte della struttura".
--Andrez 12:55, Gen 20, 2008 (CET)