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    **Cos'è il ravvedimento operoso? **

    L'istituto del ravvedimento operoso è previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche.

    Qualora un contribuente non effettui o effettui in maniera insufficiente un versamento è possibile sanare tale inadempimento pagando una sanzione ridotta su quanto non versato purché tale regolarizzazione si effettui entro un determinato periodo.
    Se si provvede a versare quanto dovuto entro trenta giorni dalla scadenza, è possibile pagare una sanzione del 3,75% sull'imposta evasa, oltre agli interessi che vanno calcolati giornalmente in ragione del 3% dal 1 gennaio 2008
    Se invece il pagamento avviene dopo i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale cui il tributo evaso fa riferimento la sanzione è del 6%, sono sempre dovuti gli interessi con maturazione giornaliera.
    Il ravvedimento è possibile a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.


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    Il diritto annuale da pagare alla Camera di Commercio può essere ravveduto?

    E’ possibile ravvedere il parziale o omesso versamento del diritto camerale.

    Il ravvedimento può essere "breve" (se effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza) oppure "lungo" (entro 1 anno dalla scadenza).

    Per il ravvedimento breve il contribuente verserà il diritto dovuto oltre agli interessi moratori e alla sanzione, calcolata sul diritto, ridotta pari ad 1/8 della sanzione irrogabile.

    Per il ravvedimento lungo verserà il diritto, gli interessi come sopra indicato nonché la sanzione, calcolata sul diritto, pari ad 1/5 della sanzione irrogabile.

    Occorre compilare l’ F24 tenendo distinti gli appositi codici tributo: 3850 (per il diritto), 3851 (per gli interessi) e 3852 (per la sanzione agevolata).

    Interessi e sanzione non possono essere compensati con altra tipologia di crediti, eventualmente, vantati dal contribuente.


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    Quale è la scadenza per l'adempimento annuale per la stampa dei registri contabili?

    La scadenza per la stampa del libro giornale e dei registri ai fini Iva per i soggetti che gestiscono la contabilità in modo meccanografico può essere effettuata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine della presentazione della dichiarazione annuale come stabilito dall’articolo 1 comma 161 legge 244/07 (Legge finanziaria 2008).


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    **Quali sono le aliquote da applicare sul reddito per gli iscritti alla Gestione Separata?

    **
    Occorre distinguere, per le aliquote da applicare, se i soggetti tenuti al versamento abbiano una iscrizione ad altra gestione previdenziale o siano soggetti senza altra iscrizione.

    Per l'anno 2008

    Soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale o titolari di pensione: 17%

    Soggetti privi di altra iscrizione: **24,72%


    **Per l'anno **2007

    ** Soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale o titolari di pensione: **16%

    ** Soggetti privi di altra iscrizione sino al 6 novembre 2007: **23,50%

    ** Soggetti privi di altra iscrizione da 7 novembre al 31 dicembre: 23,72%


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    **Quali soggetti presentano gli elenchi clienti fornitori per l’anno 2007?

    **
    L’adempimento riguarda, in generale, **i soggetti titolari di **partita IVA, che abbiano emesso o ricevuto fatture nel 2007.

    Con la Circolare 3.10.2007 n. 53/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo non sussiste se nell’anno di riferimento non è stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini IVA.

    Si ricorda che gli elenchi relativi al 2007 vanno inviati, telematicamente, entro il 29.4.2008

    Soggetti Esonerati

    Sono esonerati dal presentare gli elenchi clienti/fornitori:

    i soggetti che nel 2007 hanno adottato il regime IVA della c.d. “franchigia”;

    lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico,
    relativamente alle operazioni effettuate/ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale;

    gli organismi che hanno come oggetto principale un’attività essenzialmente senza fini di
    lucro, fermo restando l'obbligo di comunicazione dei dati delle attività commerciali/agricole
    esercitate, ancorché residuali.

    Soggetti che NON possono più usufruire del regime di esonero per il 2007 (*)

    le imprese e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti per poter tenere la contabilità semplificata (indipendentemente dall’opzione per la contabilità ordinaria);

    gli enti non commerciali, soggetti IRES, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
    

    l’esercizio di attività commerciali;

    i soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette,
    come ad esempio, i produttori agricoli che non conseguono reddito d’impresa, gli enti non
    soggetti ad IRES, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto
    pubblico;

    le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali
    di cui alla Legge n. 383/2000;

    le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di
    cui alla Legge n. 266/91;

    le ONLUS iscritte nell’anagrafe istituita ai sensi del D.Lgs. n. 460/97.

    (*) Apposito decreto potrà prevedere esenzioni per alcune delle categorie elencate


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    ** Quali sono i coefficienti dei moltiplicatori catastali per la estromissione degli immobili strumentali?

    **
    Secondo quanto previsto dalla Legge n° 244/2007 ai fini della determinazione del "valore catastale" degli immobili strumentali per destinazione, occorre moltiplicare la rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% per i coefficienti cui di seguito:

      <table class="MsoTableGrid" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style=""> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0pt 5.4pt; width: 244.45pt; background-color: transparent;" valign="top" width="326"> Categoria
    

    </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0pt 5.4pt; width: 244.45pt; background-color: transparent;" valign="top" width="326"> Moltiplicatore
    </td></tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0pt 5.4pt; width: 244.45pt; background-color: transparent;" valign="top" width="326"> Categorie A,B,C (esclusi A/10 ? C/1)
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0pt 5.4pt; width: 244.45pt; background-color: transparent;" valign="top" width="326"> 120
    </td></tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0pt 5.4pt; width: 244.45pt; background-color: transparent;" valign="top" width="326"> A/10 - D
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0pt 5.4pt; width: 244.45pt; background-color: transparent;" valign="top" width="326"> 60
    </td></tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0pt 5.4pt; width: 244.45pt; background-color: transparent;" valign="top" width="326"> C1 - E
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0pt 5.4pt; width: 244.45pt; background-color: transparent;" valign="top" width="326"> 40,8
    </td></tr></tbody></table>