• User Newbie

    RITENUTA D'ACCONTO omessa in fattura

    In una discussione poche sere fa a casa di amici è sorto un quesito:
    se la ritenuta d'acconto non è indicata in fattura dall'agente, e il sostituto d'imposta non l'ha per questa ragione versata (pagando solo provvigioni + I.V.A.), cosa succede?
    Secondo alcuni, poichè la r.a. non è stata calcolata e versata, l'agente non la potrà detrarre nella dichiarazione dei redditi e dovrà versarla x intero. In caso di verifica fiscale il sostituto d'imposta pagherà solo la sanzione del 10% per l'omesso versamento.
    Secondo altri, il sostituto d'imposta dovrebbe fare immediatamente un ravvedimento operoso versando la r.a. e gli interessi del caso.
    Chi ha ragione? :mmm:


  • Super User

    Ciao e benvenuta,

    il DPR 600/73 (Art. 25-bis) pone un preciso obbligo a carico del sostituto d'imposta allorquando eroghi compensi provvigionali e dunque egli sarebbe comunque obbligato a trattenere e versare la ritenuta anche ove la stessa non fosse direttamente esposta in fattura per un errore del proprio agente.

    Reputo dunque necessario il ravvedimento operoso del sostituto d'imposta (con implicazioni anche su 770 e certificazione dei compensi soggetti a ritenute), la correzione della fattura dell'agente e la regolazione finanziaria tra i due soggetti ove l'agente abbia incassato l'importo al lordo della ritenuta.

    PS ma che amici hai 😄 ?!?!?! Parlate di errori fiscali così allegramente 😄 🙂 😉 !!???

    Paolo


  • User Newbie

    Si parla pure di cose peggiori 🙂
    Sono spesso anche divertenti quanto originali incontri di boxe cerebrali su svariati argomenti.
    Interessa un raffronto tra Rembrandt e Aristotele (ultimo nell'ordine)? 😄

    P.s.: riferirò alla cena di stasera e vi scriverò poi le risposte. Intanto grazie 😉


  • User Newbie

    Allora, ieri sera è stato un dibattito molto acceso.
    Uno dei commensali, a seguito della cena precedente, aveva chiamato l'Agenzia delle Entrate ad un numero verde (mai saputo che esistesse!) il giorno successivo x avere chiarimenti: gli hanno confermato la tesi secondo cui la sanzione x il "mancato sostituto d'imposta", in caso di verifica, sarà circa il 10% dell'omessa ritenuta (non vorrei sbagliare la percentuale, ma mi pare sia questa). L'importo della r.a. sarà invece richiesto all'agente disattento. A suo dire la legge non parla di omessa menzione della r.a. in fattura ma solo di omesso versamento su fatture regolari.
    Altri due sostenevano invece la vostra tesi. Io non ci capisco assolutamente nulla, riferisco soltanto, magari questa discussione può tornare utile a qualcuno.
    Conclusione... siamo sempre al punto di partenza! :mmm:


  • Super User

    Ciao,

    ti riporto un estratto dal testo di legge:

    *DPR 600/73
    Titolo del provvedimento:
    Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

    art. 25 - bis

    Titolo:
    Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione,
    di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e
    di procacciamento d'affari.

    Testo: in vigore dal 01/01/2003
    modificato da: L del 27/12/2002 n. 289 art. 2

    I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese
    agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento **una ritenuta a titolo di acconto **dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.
    La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
    La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purche' gia' operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui e' stata effettuata.
    Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono
    direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
    *

    Come puoi vedere dalle parti in grassetto si tratta di un obbligo senza possibilità di scampo, indipendente da quanto scritto in fattura. L'obbligo di rivalsa significa poi che si deve riaddebitare al percipiente delle somme (trattenuta all'agente).

    X il sostituto d'imposta le sanzioni sono due (alle quali si applicherà il c.d. "cumulo giuridico") omessa effettuazione di ritenute (art. 14 D.Lgs 471/97) ed omesso versamento delle ritenute effettuate (Art. 13, c. 1, medesimo D.Lgs) con sanzioni rispettivamente del 20% e del 30%. Potrà essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso (correzione spontanea con sanzione ridotta) (Art. 13 D.Lgs. 472/97).

    Paolo


  • User Newbie

    Salve,
    ho letto la discussione e sugli obblighi del sostituto d'imposta (colui che dovrà versare la r.a.) penso che mi sia tutto chiaro.
    Ma la mia domanda è questa: è mai possibile che l'agente (colui che emette la fattura) non ha nessun obbligo nell'indicare e decurtare dalla fattura la ritenuta d'acconto ?
    E' mai possibile che quando ricevo una fattura in cui non è stata detratta la r.a. io devo prima pagare la fattura, poi calcolare e versare la r.a. e ancora poi chiedere la rivalsa all'agente?
    Esiste un qualcosa che mi eviti di fare questa "tarantella" (per me) ogni mese?

    Grazie per la risposta.


  • Super User

    Rifiutare la fattura all'agente se non espone correttamente la ritenuta d'acconto. Pur di ricevere i compensi sarà disposto a redigerla anche su filigrana.

    Scherzo. Non conosco norme ad hoc, ma è nel suo interesse agevolare documentalmente l'incasso che deve ricevere.

    Comunque non sei obbligata a pagare il lordo e poi farti restituire la r.a. e versarla.... puoi, anzi devi, pagare già il netto (anche se la fattura non espone la r.a.).

    Paolo


  • User Newbie

    *Salve!

    Solo pochii minuti!
    Ho bisogno di un consiglio e quindi di un aiuto!
    Sono una dipendente di una struttura sanitaria da cirac 6 anni a tempo indeterminato, con un abusta paga regolare e un contratto di lavoro nazionale, svolgendo dei turni.
    Una settimana fa mi è arrivata una proposta di lavoro tipo collaborazione, con trattenuta d'acconto svolgendo tutt'altra attività diversa da quella che svolgo con busta paga.
    Mi chiedevo.... quale sono i rischi per me, anche se è un lavoro accasinale e si sfolgerebbe 10 gg al mese-
    con un incasso di circa 300/200 euro da cui questa società traerebbe già la ritenuta d'accanto.
    La prego mi risponda....ho poco tempo per dare una risposta a questo tipo di lavoro a collaborazione.

    La ringarzio infinitamente*


  • User Newbie

    Ciao a tutti sono fresco di iscrizione pur leggendo spesso le vs. discussioni. Devo risolvere una questione e cioè, per un soggetto titolare di p.iva che svolge l'attività di interpretazioni e creazioni nel campo della musica è obbligatorio esporre la r.a. in fattura oppure basta solo imponibile e iva? Ringrazio tutti


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Ciao,

    ti riporto un estratto dal testo di legge:

    *DPR 600/73
    Titolo del provvedimento:
    Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

    art. 25 - bis

    Titolo:
    Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione,
    di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e
    di procacciamento d'affari.

    Testo: in vigore dal 01/01/2003
    modificato da: L del 27/12/2002 n. 289 art. 2

    I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese
    agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento **una ritenuta a titolo di acconto **dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.
    La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
    La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purche' gia' operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui e' stata effettuata.
    Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono
    direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
    *

    Come puoi vedere dalle parti in grassetto si tratta di un obbligo senza possibilità di scampo, indipendente da quanto scritto in fattura. L'obbligo di rivalsa significa poi che si deve riaddebitare al percipiente delle somme (trattenuta all'agente).

    X il sostituto d'imposta le sanzioni sono due (alle quali si applicherà il c.d. "cumulo giuridico") omessa effettuazione di ritenute (art. 14 D.Lgs 471/97) ed omesso versamento delle ritenute effettuate (Art. 13, c. 1, medesimo D.Lgs) con sanzioni rispettivamente del 20% e del 30%. Potrà essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso (correzione spontanea con sanzione ridotta) (Art. 13 D.Lgs. 472/97).

    Paolo

    Per cui fino ad un anno col ravvedimento operoso si potrà sempre provvedere al versamento della r.a. successivamente solo avviso bonario suppongo. Per cui se è stato fatto un assegno in data 15/02/2008 sulle 50? di r.a. verranno computati interessi e sanzioni (20/30% di cui parli). Se un assegno avrà data 30/06/2008 fino al 30/06/2009 si è sempre in tempo per versare la r.a. solo con interessi e sanzioni. Corretto? 🙂


  • User Newbie

    Buongiorno,
    leggo le informazioni relative alla r.a. di questa discussione e pongo un quesito.
    Cliente che era uscito dal regime agevolato a fine 2015 ma ha emesso fatture fino ad ora (marzo 2016) col vecchio modello.
    Ha quindi omesso IVA e r.a.
    Per l'IVA può fare una nota di debito con la dicitura "mancata applicazione dell'IVA su operazioni che erano soggette".
    Per la ritenuta di acconto dovrebbe fare una nota di credito?
    Se si, è possibile fare una sola fattura di variazione?
    E' necessario sempre il avvedimento operoso di cui si parlava in precedenza in questa discussione?
    Grazie mille, saluti.


  • User Newbie

    Ciao. Ho lo stesso tuo problema. Potresti dirmi se l'hai risolto e come?

    Grazie infinite.