• User Newbie

    Recesso unilaterale

    Salve a tutti,
    ho una s.a.s. che fornisce servizi di consulenza informatica ad un'azienda che mi "subappalta" al cliente finale.
    Con detta azienda, ho avuto un rapporto di collaborazione dal Luglio 2008 al dicembre 2008, regolato da un contratto di fornitura regolarmente estintosi.
    Durante tale periodo, ho subito ripetuti disagi in relazione ai continui ritardi per il saldo delle fatture da me emesse: la clausola contrattuale prevedeva il pagamento a 30gg. dall'emissione del documento, mentre il ritardo medio è stato in media di 20-25gg., con punte di oltre 40 gg.
    Di solito il pagamento avveniva dopo il 2°-3° sollecito inviato per e-mail, tranne in una particolare occasione in cui sono dovuto ricorrere all'intervento legale per la riscossione del credito.

    Il 31/12/2008, allo scadere dei termini contrattuali, l'azienda in questione mi ha proposto di rinnovare il contratto, assicurandomi (verbalmente) l'assoluta puntualità nei futuri rapporti ed aumentandomi il conquibus in maniera sensibile.
    Ho accettato e firmato il nuovo contratto che ha scadenza il 31/12/2009.
    Chiaramente (ma lo vedo chiaro solo ora! :x) la situazione dei ritardi non è assolutamente cambiata (sono ancora in attesa del saldo della fattura di dicembre 2008, scaduta il 01/02/2009).

    Vengo al punto: ho intenzione di avvalermi della clausola contrattuale che cita: "Ciascuna parte può recedere dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura o dai singoli Ordini, prima della scadenza dei termini previsti, dandone comunicazione scritta entro 15 giorni lavorativi all'altra a mezzo raccomandata a/r"; i dubbi :mmm: a cui chiedo gentilmente conforto sono: entro 15 giorni da cosa?...può l'azienda rivendicare un qualsiasi "risarcimento"?...in quali termini?
    L'oggetto dell'ordine è, molto genericamente, "Ordine per attività di consulenza" e non riporta in alcun modo tempi di esecuzione o consegna.

    Rimanendo a disposizione per qualsiasi delucidazione in merito, ringrazio per l'attenzione ed eventuale consiglio.


  • User Attivo

    Ciao Paco66, e benvenuto nel forum,

    in effetti la lettura della sola clausola potrebbe essere interpretata in vari modi; è molto lungo il contratto? Prova a postarlo così gli diamo una letta più generalizzata.

    ciao ciao


  • User Newbie

    Ciao Marco,
    ti ringrazio per la la risposta immediata; in effetti il contratto è abbastanza lungo (7 pagine), per cui propongo qui di seguito, solo i passi che mi sembrano più interessanti per la nostra discussione, riportando degli altri, il solo paragrafo.
    L'attività che svolgo presso l'Azienda ha per oggetto:
    Ordine di prosecuzione attività di consulenza, quindi non è un' attività "a Task", ma una consulenza continuata, senza specifiche tecniche particolari nè obblighi di scadenze temporali, se non le date di inizio e fine contratto. Ciò considerato, non dovrebbero essere vincolanti e comunque non riconducibili a situazioni specifiche, le clausole 13, 14 e 15.

    Ti ringrazio ancora
    buona lettura

    ------------------------------------------------------------------Condizioni Generali per Contratti di Fornitura

    Premesso che

    • il Fornitore svolge eroga servizi di consulenza relativi all'ambito descritto al punto 3 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura;

    • l'Azienda intende avvalersi delle prestazioni del Fornitore per la fornitura dei servizi sopra indicati secondo gli standard di qualità e le caratteristiche tecniche riportate nei singoli ordini (ovvero trasmesse al Fornitore con schede tecniche, disegni ecc. allegati ai singoli ordini) di seguito denominati "Ordini";

    • il Fornitore, avendo le capacità tecniche e professionali e con piena autonomia di mezzi e personale, accetta di erogare, in favore dell'Azienda, i servizi specificati di volta in volta nei singoli ordini, con la dovuta accuratezza e professionalità;

    • le parti intendono regolare il loro rapporto di fornitura ai sensi del presente contratto in conformità della legge 192/1998 e successive modifiche;

    tutto ciò premesso le parti convengono e stiplano quanto segue:

    1. Efficacia delle premesse e degli allegati
    Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale delle presenti Condizioni Generali di Fornitura

    2. Oggetto del Contratto
    L'oggetto del contratto è specificato di volta in volta nei singoli ordini

    3. Ambito del contratto
    L'ambito di applicazione degli Ordini emessi dall'Azienda riguarderanno
    (nome tecnico dell'applicativo e componenti software)

    4. Ordini
    In seguito ad una specifica richiesta da parte dell'Azienda, il Fornitore si impegna ad inviare formale offerta, rispetto alla quale l'Azienda si riserva di emettere un ordine di accettazione.
    L'offerta dovrà contenere una descrizione dettagliata delle attività/servizi richiesti e tutti i riferimenti relativi al Fornitore, compresa partita Iva.
    L'Ordine emesso viene inviato in duplice copia, tramite lettera raccomandata a/r ed anticipato tramite posta elettronica all'indirizzo dell'Azienda. Ogni ordine dovrà indicare in modo chiaro e preciso i tempi di esecuzione e consegna richiesti.
    Il Fornitore è tenuto a comunicare l'accettazione dell'Ordine all'Azienda con le modalità di cui al paragrafo precedente pena la nullità dello stesso (art. 1326 cc).
    Se il Fornitore inizia la lavorazione alla ricezione degli Ordini, quest'ultimo si intenderà accettato nel momento in cui avrà inizio l'esecuzione delle attività. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare l'avvenuta esecuzione con le forme di cui al presente paragrafo. In difetto di comunicazione, il Fornitore sarà responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda.
    Tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali di Fornitura faranno parte integrante degli ordini emessi e ad esso riferiti ed annullano qualsiasi Condizione di Fornitura o accorso similare sottoscritto in precedenza tra il Fornitore e l'Azienda.
    Agli ordini emessi dall'Azienda, non si applicano le Condizioni Generali o Particolari del Fornitore, anche se riportate nelle proprie offerte, fatte salvi i casi di clausole concordate per iscritto di volta in volta dai procuratori autorizzati dalle parti stesse.
    Il Fornitore si impegna ad eseguire le attività oggetto degli ordini, in conformità a quanto convenuto nel singolo ordine, anche se le prestazioni abbiano a concludersi dopo l'eventuale cessazione di validità delle presenti Condizioni di Fornitura.

    5. Durata del Contratto e Recesso
    Le presenti Condizioni Generali di Fornitura hanno validità a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2009, non è ammesso rinnovo tacito.
    Ciascuna parte può recedere dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura o dai singoli ordini, prima della scadenza dei termini previsti, dandone comunicazione scritta entro 15 giorni al'altra a mezzo raccomandata a/r.
    L'Azienda si riserva di valutare di volta in volta la necessità di emettere i singoli ordini di fornitura.
    Tutti gli ordini emessi dall'Azienda in tale periodo, saranno dalle stesse disciplinati.

    6. Efficacia del contratto
    Questo accordo sarà vincolante per le parti ed i loro rappresentanti legali.
    Qalora alcune disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Fornitura risultino essere nulle o invalide, tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci, eccetto il caso che la nullità non sia relativa a parti essenziali delle stesse.

    7. Esclusiva
    ...omissis...

    8. Esecuzione delle Prestazioni
    ...omissis...

    *9. Modifiche *
    ...omissis...

    10. Controlli
    ...omissis...

    11. Prezzo e Termini di pagamento
    Il prezzo dovuto per i servizi forniti viene indicato in ciascun ordine emesso dall'Azienda.

    12. Fatturazione
    Il pagamento viene effettuato a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura. La fattura sarà emessa dal Fornitore a seguito dell'invio di un benestare alla fatturazione da parte dell'Azienda.

    13. Consegna (attività a task)
    Il Fornitore si impegna in ogni caso a consegnare gli elaborati all'Azienda nei termini concordati di volta in volta nei singoli ordini.
    In caso di mancato rispetto dei termini indicati negli ordini, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale la cui percentuale sul prezzo della singola fornitura per ogni giorno di ritardo verrà indicata nei singoli ordini. In caso di ritardo per giorni (vedi singoli ordini), dalla data indicata per la consegna, l?azienda potrà chiedere la risoluzione dell'ordine in esecuzione.
    Il Fornitore si impegna a consegnare all'Azienda in caso di risoluzione anticipata o recesso dell'Ordine, tutti i materiali, elaborati, documenti e quant'altro in suo possesso.
    L'accettazione della Fornitura da parte dell'Azienda avverrà in forma scritta, mediante compilazione di un modulo di collaudo ad accettazione, firmato dal responsabile dell'Azienda.
    In caso di cosegna parziale della fornitura o di consegna di risultati non corrispondenti ai requisiti richiesti, il Fornitore si impegna a portare a termine la fornitura in accordo con i requisiti specificati nei singoli ordini, salvo il caso in cui l'Azienda non abbia più interesse a conseguirla.
    In caso di inadempimento e negli altri casi sopra riportati l'Azienda si riserva di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

    14. Collaudo e contestazioni (attività a task)
    ...omissis...

    15. Garanzie (attività a task)
    Il Fornitore garantisce che i programmi e gli elaborati che produrrà saranno esenti da vizi e da difetti e che saranno in tutto conformi alla specifiche tecniche di volta in volta concordate.
    L'Azienda si riserva, in ogni caso, la facoltà di contestare eventuali vizi occulti dei prodotti entro 30 giorni dal collaudo. Trascorso tale periodo l'Azienda comunicherà per iscritto al Fornitore l'accettazione del prodotto/servizio.
    Il Fornitore ne garantisce altresì il buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c. per il periodo di 12 mesi, datta data del verbale di collaudo ed accettazione.
    Ove il fornitore non provvedesse all'assistenza in garanzia secondo i modi ed i tempi concordati, l'Azienda avrà facoltà di far eseguire a erzi i predetti interventi e/o sostituzioni, addebitando al Fornitore le spese relative. In ogni caso l'Azienda si riserva di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

    16. Sicurezza (d.lgs.626/64)
    ...omissis...
    17. Proprità industriale
    ...omissis...
    18. Riservatezza
    ...omissis...
    19. Cessione del Contratto
    ...omissis...
    20. Forza maggiore
    ...omissis...
    21. Responsabilità delle parti
    ...omissis...
    22. Obblighi delle parti
    ...omissis...
    23. Obbligo di restituzione
    ...omissis...
    24. Comunicazioni
    ...omissis...
    25. Legge applicabile
    ...omissis...
    26. Foro competente
    ...omissis...


  • User Attivo

    Ciao Paco66,

    tralasciando digressioni teorico-giuridiche rispetto al contratto sottoposto, per le quali si potrebbe scrivere un libro, al solo scopo del recesso devi inviare racc A/R di recesso e tale recesso avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno dalla ricezione della stessa.

    La parte receduta, rispetto al recesso, non ha diritto a chiedere alcun risarcimento poichè il recesso è un diritto di "scioglimento" del contratto.

    ciao ciao


  • User Attivo

    Ciao
    penso che puoi anche recedere (se hai problemi con i 15 giorni) in modo immediato se esiste una giusta causa, come quelle che hai citato
    Ciao
    Pino


  • User Newbie

    Grazie delle risposte, mi sono state di conforto finquando,
    interpellato un legale in merito, la situazione sembra questa:

    non posso avvalermi della clausola di recesso in quanto la fattura inevasa ed i ritardi di pagamento sulle precedenti, non riguardano prestazioni riconducibili al contratto in essere, ma situazioni relative al precedente contratto ora estinto (fattura inevasa = lavorato Dicembre 2008) e non esiste una "prosecutio temporum" che possa mettere in relazione qualsivoglia inadempienza relativa al vecchio contratto (15/07/2008 - 31/12/2008) con il nuovo contratto stipulato e sottoscritto (01/01/2009 - 31/12/2009).

    Ora, l'articolo del codice a cui mi vorrei appellare è il 1453 c.c.
    "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno", .....ma ciò presuppone, credo, una prosecuzione di intenti ed obblighi tra il precedente ed il nuovo contratto così da rendere concreta ed appellabile la situazione per cui io "non possa più aver fiducia nelle future obbligazioni della controparte".

    Il punto che più mi ha depresso è quello per cui ,il legale interpellato, ha interpretato il paragrafo n°5 del Contratto Generale di Fornitura (Durata del Contratto e Recesso), nel seguente modo:
    "....si può recedere dal contratto solo dandone comunicazione via raccomandata A/R entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso (cioè potrei recedere dal contratto in essere che va dal 01/01/2009 al 31/12/2009, solo in data posteriore al 14/12/2009)...(ma, se fosse così.....che utilità avrebbe tale clausola per entrambe le parti?!!!).

    So che codici e leggi sono interpretabili, ma dovrà pur esserci una linea di condotta a cui riferirsi...ed in ogni modo, anche se non potessi avvalermi di "giuste cause" per recedere dal contratto, ci sarà pure un modo di escludere dalla mia vita codesti signori ...o no? Cosa rischio al massimo? ... Mi sento un pò come Faust, benchè il mio contraente abbia un aspetto più umano........

    Visto e considerato quanto esposto, cerco seriamente un nuovo patrocinatore della mia causa competente nel Foro di Roma.

    Saluti