• User Attivo

    dire il falso non è reato ! ?

    Alcune osservazioni:

    • scritte a me da un mio vicino;
    • raccontate al suo avvocato che le ha riscritte a me;
    • raccontate ad altri vicini che le hanno ascoltate e a me riferite;

    sono FALSE.

    Il tema riguarda l'affermazione relativa alla chiusura di un camino che non ho eseguito io, ma che lui sostiene io abbia fatto.

    Altri documenti rispolverati da alcuni anni, chiaramente chiariscono che il mio vicino (quando ancora io non abitavo nel condominio) ha chiesto l'autorizzazione per eseguire tale chiusura.

    Ho il sospetto che esista la malafede di questo vicino finalizzata all'ottenimento di denaro poichè la documentazione pregressa che chiarisce questo fatto che ovviamente lui dovrebbe conoscere poichè ha firmato l'autorizzazione alla chiusura ben 16 anni fa: secondo voi, invece di agire con il buonismo del tipo "guarda che ti sbagli perchè..." non è meglio:

    • attendere una citazione
    • esporre le mie ragioni al tribunale/giudice di pace
    • chiedere il risarcimento delle spese legali
    • chiedere il successivo ulteriore risarcimento per "lite temeraria"

    Infine, non ritenete che esistano gli estremi per una querela/esposto o altro strumento tecnico per denunciare le false affermazioni di questo signore che attribuisce a me azioni che non ho mai eseguito, che mi offendono e che potrebbero danneggiare la mia reputazione di persona corretta nei confronti degli altri condomini?

    Ho chiesto ad un avvocato che mi ha scritto:

    "francamente non ravviso alcun reato in quello che ha fatto il tuo vicino...."
    "non ho mai visto un risarcimento per lite temeraria da quando esercito la professione..."

    grazie per il supporto
    🙂


  • User Attivo

    Guarda, "hai chiuso tu il camino", anche se non è vero, non penso possa configurarsi come "falso". Mi spiego.

    Tecnicamente in ogni causa c'è qualcuno che dice A e qualcun altro che dice B... chi pretende di aver subito un danno extracontrattuale lo deve provare; se non lo prova non ottiene il risarcimento per il danno o in ogni caso soccombe.

    Se invece il danno deriva da un contratto ben preciso, sarò io che ho causato il danno a dover dimostrare che non ne ho colpa (caso fortuito o forza maggiore). Se non lo dimostro risarcisco il danno o in ogni caso soccombo.

    Nel tuo caso presumo che il tipo abbia affermato che il camino l'avevi chiuso tu per poter esercitare un diritto di qualche tipo. Ergo tu ti difendi (o ti sei difeso) con delle prove scritte. Finita lì. Se avesse intrapreso una causa avrebbe solo speso tempo e denaro per le aule dei tribunali.

    Diversa è la calunnia. Se qualcuno dichiara qualcosa su di te e con questo ti arreca un danno indipendentemente da un supposto diritto da lui esercitato allora agisci per avere un risarcimento. Appurata la verosimiglianza dell'affermazione fatta dall'altro il giudice stabilirà se ti ha arrecato un danno (quindi sempre tu dimostri di averlo subito extracontrattualmente) e poi lo quantifica.

    Se io dico a uno che è un cornuto e non lo è mi cita per calunnia o per diffamazione. Se dico a uno che mi ha rigato la macchina dovrò provarlo e se non ci riesco ciccia, ma dubito mi possa citare per calunnia o per diffamazione.

    Come dice giustamente quell'avvocato... mai visto una causa per lite temeraria...

    Per concludere... se ti aspetti una citazione per questo fatto prepara già le carte che ti mettono al sicuro e basta. Quando sarà il momento le darai all'avvocato e avrai vinto già prima di cominciare.

    keiske


  • User Attivo

    la risposta mi pare più che esauriente e tecnicamente dettagliata.

    "Se dico a uno che mi ha rigato la macchina dovrò provarlo e se non ci riesco ciccia, ma dubito mi possa citare per calunnia o per diffamazione".... ma se ho le prove che la macchina l'ha rigata lui, cosa cambia?


  • User Attivo

    Innanzitutto non confondiamo la calunnia e la diffamazione.
    La calunnia si configura quando viene presentata una denuncia consapevolmente falsa.
    La diffamazione riguarda solo l'esposizione di fatti o qualifiche offensive, relative ad una determinata persona, conversando con altre.
    Inoltre, se ho le prove che una persona mi ha rigato la macchina, allora le porto in giudizio e ottengo il risarcimento.
    Per quanto riguarda la lite temeraria, anche io non ho mai visto un giudice accogliere la domanda, in quanto, più che dimostrare l'infondatezza della lite, si tratta di dimostrare il danno ulteriore che in realtà è praticamente indimostrabile.


  • User Attivo

    OK. Niente lite temeraria. Ho capito che non si ottiene nulla da questa via.

    Ma sulla base dei tuoi ultimi chiarimenti mi pare che questo signore:

    a) potrebbe aver diffamato la mia persona conversando con i miei vicini ed il suo avvocato, ai quali ha qualificato la mia persona in modo offensivo, ovvero come "colui che va a chiudere i camini altrui..." Chiudere camini altrui non è una attività che svolgo ordinariamente ne straordinariamente, faccio un altro mestiere e potrei essere offeso del fatto che queste idiozie mi rappresentano come una persona non rispettosa della proprietà altrui.

    b) potrebbe aver calunniato la mia persona nel momento in cui denuncia al suo avvocato, il fatto circostanziato che "vado a chiudere il suo camino". L'avvocato ha trascritto questa idiozia, sulla base della quale ha anche minacciato di farmi pagare non so quali spese. Ho le prove che questa azione l'ha fatta proprio il mio vicino. E' scritto in un atto pubblico, un po' vecchiotto, ma fortunatamente l'ho trovato.

    Capisco che potrei stare tranquillo ed aspettare una citazione, che da Novembre dell'anno scorso purtroppo ancora non arriva... a questo punto per evitare la continua divulgazione di tali idiozie che mi offendono agli occhi dei miei vicini, oltre che agli occhi del suo avvocato, vorrei reagire: ma ci sono gli estremi della diffamazione o della calunnia?


  • User Attivo

    Sulla diffamazione francamente non saprei dire. Manderei una lettera al suo legale allegando la copia dell'atto da cui risulta la verità. Non capendo esattamente tutte le circostanze (ci sono stati altri screzi precedenti tra voi?), non posso sapere.
    La calunnia non si configura se non c'è una denuncia davanti ad una autorità giudiziaria per un reato. Il fatto che l'abbia raccontato al suo legale è irrilevante finchè non arriva in Tribunale. E se non contiene la denuncia di un reato non c'è niente.


  • User Attivo

    Giberavv le tue osservazioni sono preziose per un non addetto ai lavori e forse scontate per chi svolge la professione dell'avvocato.

    Inoltre il tuo suggerimento è di buon senso: "manda una lettera al suo avvocato...". Ma io ho le prove della malafede di questo soggetto e desidero che, in qualche modo, risponda di questa malafede. Questo soggetto sta provando di "fregare" e/o "raggirare" un altro soggetto attribuendogli azioni che ha fatto (addirittura!) lui. La flagranza del tentativo di "fregare"/"raggirare" a me pare evidente perchè è scritta in diverse comunicazioni, e sono in attesa di una citazione in tribunale, che non arriva... Ovviamente non so quale strumento utilizzare per far emergere la malafede di questo soggetto.

    In altre parole, ritengo che questo soggetto "ci sta provando..." e ritengo che mandare una lettera al suo avvocato sia come favorirlo a desistere dal suo tentativo di "fregare"/"raggirare"... non so come, ma vorrei dimostrare in via ufficiale la sua malafede.

    Per utilità dei frequentatori del forum riporto un estratto dal sito internet della Polizia di Stato:

    Che cos'è l'esposto?

    Risposta: L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. presentato dalle parti in contesa o da una di esse in caso di dissidi privati.

    Che cos'è la querela?

    Risposta: La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato, manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d'ufficio.

    Che cos'è la denuncia?

    Risposta: La denuncia è l'atto con il quale ogni persona che abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.


  • User Attivo

    Nota sulla DIFFAMAZIONE estratta da wiki:

    La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui:
    Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
    Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
    Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
    Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

    Fatto

    La norma, con un parziale rinvio al delitto di ingiuria previsto dall'articolo 594 del codice penale, punisce chi, comunicando con più persone, offende l'onore o il decoro di una persona non presente. Tre sono, dunque, gli elementi necessari perché si possa configurare il delitto in esame: l'offesa all'onore o al decoro di taluno, la comunicazione con più persone e, infine, l'assenza della persona offesa.
    L'assenza del soggetto passivo si deduce dall'inciso fuori dei casi indicati nell'articolo precedente.
    Per aversi comunicazione con più persone è necessario e sufficiente che la comunicazione avvenga con almeno due persone, tra le quali non vanno tuttavia compresi gli eventuali concorrenti nel reato. È opinione prevalente in dottrina che la comunicazione diffamatoria possa avvenire a soggetti diversi anche in tempi differenti, consumandosi in tal caso il reato nel momento della comunicazione alla seconda persona.

    Bene giuridico tutelato

    La norma appresta tutela al bene giuridico dell'onore [exArt.517]. Tale nozione, tradizionalmente, racchiude due aspetti complementari, l'uno soggettivo e l'altro oggettivo. In senso soggettivo l'onore è dunque il sentimento e l'idea che ciascuno ha di sé. In senso oggettivo, al contrario, l'onore va inteso come il rispetto e la stima di cui ciascuno gode presso il gruppo sociale. In questo seconda accezione si parla comunemente anche di reputazione.

    Cause di giustificazione

    Tra le cause di giustificazione comuni che si applicano generalmente alla diffamazione vi sono l'esercizio di un diritto e l'adempimento di un dovere (art. 51 codice penale).
    Ai sensi dell'art 596 del codice penale l'autore della diffamazione non è ammesso a provare la verità dei fatti (exceptio veritatis) se non in casi espressamente previsti.

    L'azione civile

    In diritto italiano la tesi tradizionale vedeva la condanna penale come presupposto per una azione di risarcimento danni.
    La materia risulta profondamente innovata dopo che la Corte di Cassazione, prima sezione civile con sentenza n. 5259 del 18 ottobre ha fissato quello che nel gergo giornalistico è stato chiamato il decalogo. In particolare è stato fissato il criterio, poi diventato accolto unanimamente, che chi sente leso il proprio onore può chiedere direttamente il risarcimento con una azione davanti al giudice civile, senza necessità di una querela in sede penale. Può esserci un illecito civile che non sia anche penale, mentre un illecito penale comporta sempre anche una illecità civile."

    controllerò se è applicabile al mio caso.
    🙂


  • User Attivo

    E' applicabile.
    Se c'è l'offesa, allora c'è diffamazione.


  • User Attivo

    Ciao Esco,

    da un punto di vista penalistico, teoricamente, ricorrono gli estremi del delitto di ingiuria però, praticamente, è sconsigliabile fare qualcosa.

    Mi spiego meglio: la fattispecie penale del caso da te prospettato non è il falso, bensì l'offesa al tuo onore e decoro poichè il tuo vicino, anche se non ha fatto una denuncia all'Autorità, è andato in giro parlando con altre persone e accusandoti di aver chiuso il camino di sua proprietà, cioè ti ha indirettamente accusato di aver commesso diversi reati (almeno furto o danneggiamento, violazione leggi urbanistiche ecc...); tuttavia ricorda che la diffamazione è a querela di parte, e se sono passati tre mesi dal fatto sei decaduto dal diritto di querela (e se non ho capito male tu sei formalmente venuto a conoscenza delle sue accuse a novembre scorso).

    Da un punto di vista civilistico, invece, aggiungerei che, se ho capito bene, tu detieni un vecchio documento in cui il tuo vicino, su sua richiesta, veniva autorizzato dal condominio a chiudere il proprio camino...converrai con me che quel documento non può fornire la prova del fatto che il camino lo ha chiuso lui...semmai, cosa ben diversa, nel caso in cui lui ti citi in giudizio tu potrai tentare di ottenere il risarcimento per lite temeraria depositando il documento di richiesta/autorizzazione e provare con testimoni (gli altri condomini) che in effetti il camino lo ha chiuso lui; se, invece, intendi semplicemente difenderti devi prima vedere lui con quali prove intende dimostrare che tu avresti chiuso il suo camino (calcola che in sede civile i testimoni falsi, purtroppo, sono all'ordine del giorno...non c'è il rigore che invece si riscontra ancora al penale).

    In definitiva, in mancanza di nuovi fatti, non proporrei querela ma, tuttavia, risponderei alla lettera dell'avvocato invitandolo a desistere da ogni e qualsivoglia ulteriore richiesta di risarcimento poiché l'autore della chiusura del camino non sei tu, bensì il suo cliente (...nel testo non aggiungerei niente di più).

    Ciao ciao


  • User Attivo

    da MCESETTI: Mi spiego meglio: la fattispecie penale del caso da te prospettato non è il falso, bensì l'offesa al tuo onore e decoro poichè il tuo vicino, anche se non ha fatto una denuncia all'Autorità, è andato in giro parlando con altre persone e accusandoti di aver chiuso il camino di sua proprietà, cioè ti ha indirettamente accusato di aver commesso diversi reati (almeno furto o danneggiamento, violazione leggi urbanistiche ecc...); tuttavia ricorda che la diffamazione è a querela di parte, e se sono passati tre mesi dal fatto sei decaduto dal diritto di querela (e se non ho capito male tu sei formalmente venuto a conoscenza delle sue accuse a novembre scorso).

    Sono stato informato delle sue accuse formalmente nel Novembre 2007, mediante raccomandata inviata a me, solo a me. Successivamente è possibile che lui ne abbia parlato con altri.

    Ma se alla prossima riunione condominiale lui "diffonde" queste offese informando anche gli altri condomini, possiamo considerare i "tre mesi dal fatto" a partire dalla data nella quale lui "diffonde" l'offesa pubblicamente (in assemblea dei condomini)?


  • User Attivo

    Dunque,

    da novembre ad oggi è ardua sostenere la sussistenza di un reato continuato, anche perché mentre in quel caso si potrebbe configurare un'ingiuria (poichè l'offesa è diretta a te personalmente), nel secondo potrebbe eventualmente parlarsi di diffamazione (poichè l'offesa a te diretta è fatta ad altre persone).

    Mi spiego, il fatto che lui menta sulla chiusura o meno del camino non è poi così importante; da un punto di vista penalistico è importante l'offesa al tuo onore e decoro che questo signore ha eventualmente posto in essere.

    Al di là, di tutto, comunque, io se dovessi decidere di fare una querela spiegherei sia il fatto di novembre che quello che, immagino, avverrà alla prossima riunione condominiale.

    Nello specifico la risposta alla tua domanda è SI, possiamo considerare l'inizio dei tre mesi dal fatto a partire dalla data nella quale lui diffonde l'offesa pubblicamente, ma il fatto è quello dell'offesa fatta davanti ai condomini, mentre per quella di novembre nutro qualche dubbio (anche se in questa fase non si può dire l'ultima parola poichè molto dipende dai fatti che emergono durante le indagini).

    Per approfondimenti guardati la giurisprudenza relativa al terzo comma dell'art. 81 codice penale

    Ciao ciao


  • User Newbie

    In Italia dichiarare il falso non è reato... ce chi cambia nomi cognomi, origini puah!


  • Super User

    Premesso che in Italia esistono varie fattispecie di reati attinenti al falso ( affermare un falso nome, per es., configura il reato di sostituzione di persona) nella vicenda narrata dall'utente "esco" non è ravvisabile reato alcuno: dire "il vicino ha chiuso il camino" non equivale a dire che ha commesso un reato nè è offesa al decoro o all'onore della persona.

    Allo stesso modo è molto difficile che un giudice condanni per lite temeraria... si tende a non aggravare i rapporti tra i contendenti.