• User

    Il tetto coniugale in caso di separazione va sempre a ''lei''?

    Mi spiego meglio.
    Ho un bimbo e mi sto separando da mia moglie. Viviamo a casa mia (di mia proprietà al 100%) anche se lei ha residenza nella sua casa da signorina (della quale è proprietaria al 100% e ora è occupata dal vecchio papà suo).
    Ora nella separazione, lei dove andrà a vivere? mica può pretendere di restare a casa mia col bimbo nella casa di mia proprietà e io andare via, reclamando la casa come tetto coniugale? lei ha già una casa, no?
    aiutatemi sono confuso. Dimenticavo, io posseggo anche un'altra casa che è attualmente locata a terzi, questo per completezza.

    :?grazie

    Ps ho modificato il carattere, non avevo fatto caso alla grandezza.
    grazie


  • User Attivo

    Non sono un avvocato divorzista quindi non ti so rispondere,
    però un consiglio te lo posso dare ....

    NON scrivere in grassetto la prossima volta e, se è ancora possibile, riduci il carattere.
    E' uno stile di scrittura contrario alla netiquette della rete.

    Mi perdonino i moderatori se mi sono permesso.


  • User Newbie

    Ciao massimo,
    sono roberto, e mi trovo in una situazione molto simile alla tua. Sentiamoci per confrontarci e consigliarci, se vuoi,
    saluti


  • User

    Purtroppo per te, la casa dove hai convissuto con la moglie e il figlio può essere assegnata alla moglie qualora il Giudice le affidi il figlio sul principio oramai consolidato che la prole ha diritto a rimanere nell'ambiente domestico in cui é cresciuta.


  • Bannato User Attivo

    Tendenzialmente la casa ove si è svolta la vita coniugale viene assegnata - a prescindere da chi ne sia proprietario - al coniuge affidatario dei figli. Oggi, nel caso di applicazione della legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, la casa verrà assegnata al genitore col quale i figli manterranno la residenza.
    Pertanto il problema è un po' complesso.
    Suggerisco,_pertanto, a Massimo e Stonemar di rivolgersi ad un avvocato divorzista per definire davanti al Giudice,_che come da rito esperirà in via preliminare il tentativo di conciliazione,_i termini della separazione.
    Gatta


  • User

    In riferimento all'assegnazione della casa coniugale, la legge, così come modificata dalla l. n. 54/2006, è chiara: "il godimento della casa coniugale familiare è attribuito tenendo prioritamente conto dell'interesse dei figli" (art. 155 - quater, c.c.). In parole più semplici la casa viene assegnata al genitore presso la cui dimora sono collocati i figli: si deve infatti superare l'equivoco che traduce "affido condiviso" come "eguale divisione dei tempi di cura dei figli". In realtà il Tribunale individua sempre un genitore quale collocatario dei minori ed è a questo genitore che va assegnata la casa coniugale.
    Nella città dove lavoro vi posso assicurare che nel 99 per cento delle situazioni (e noi ci occupiamo innanzitutto di diritto di famiglia!) i figli sono collocati presso la madre (ciò per evidenti ragioni, sia culturali che di effetiva organizzazione dei tempi di lavoro e di cura...), che pertanto gode della casa ex coniugale.
    Il fatto che la casa dove abitavate in costanza di matrimonio fosse tua, che lei possa godere di altra abitazione di sua proprietà e che la sua residenza è lì collocata, è del tutto irrilevante.
    L'immobile di tua proprietà attualmente in locazione potrà invece ritornare in tuo possesso già alla prima scadenza in quanto l'eventuale destinazione all'uso abitativo proprio impedisce il tacito rinnovo del contratto 4 + 4.
    Comprendo le tue difficoltà, purtroppo comuni a quelle di tanti padri separati.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Paolo.