• User Newbie

    Modifica Sito Web in Licenza d'uso

    Buongiorno,
    anche se questo è solo il mio primo post sono un assiduo lettore del forum GT. :smile5:

    Premessa
    L' Azienda "A" sviluppa un sito web di ecommerce che vende ad un Cliente "B" sotto forma di "LICENZA D'USO". Le pagine web del sito sono fisicamente ospitate su un server presso la sede del Cliente "B".

    Domande

    1. Il Cliente "B" può avvalersi di un Consulente "C" per modificare parte del sito ecommerce?
    2. Il Cliente "B" può avvalersi di un Consulente "C" per integrare il sito ecommece con altri prodotti e/o siti web?

    Considerazioni
    Nel caso in cui la risposta ad entrambe le domande sia NO, quali sono i diritti che l' Azienda "A" può rivendicare? Cosa rischia il Cliente "B" e cosa rischia il Consulente "C"?

    Ringrazio anticipatamente chiunque sappia darmi una risposta, e faccio i miei complimenti per il forum.


  • Super User

    Ciao dipende tutto dal contratto che fate. Io nel mio contratto standard dico sempre che il lavoro è mio e la ditta lo ha solo per il suo uso personale. Che puo' cambiarlo (da sola o farlo fare da altri professionisti) ma che non puo' rivenderlo.

    Dipende.

    M.


  • User Newbie

    Ciao ziobudda e grazie per la risposta.
    Il problema non è la rivendita ma la possibilità di modificarlo.
    Nel contratto di fornitura è menzionato solo che il software è concesso in Licenza d'uso, non ci sono altri dettagli.


  • Super User

    Ma sai, "licenza d'uso" vuole dire tutto e nulla. Nessuno mi vieta di modificare un sorgente (ovviamente senza dare in giro la modifica) che mi è stato dato in uso. Ho la licenza di usarlo, ma se non c'e' scritto che non posso modificarlo nessuno mi puo' impedire di modificarlo per meglio aderire alle mie necessità.

    Almeno io la vedo così, se le clausule d'uso contengono solamente la frase "Il software è dato in licenza d'uso". Certo, non lo posso rivendere.

    M.


  • User Newbie

    Come già detto il problema non è la rivendita, ma la leggittimità di apportare delle modifiche.
    Anche io la penso come te, vediamo se ci sono altri pareri...
    magari di qualche legale esperto di copyright e diritto d'autore.


  • Super User

    Scusa, ma è possibile vedere il contratto ?

    M.


  • User Newbie

    Ho dei dubbi che esista un vero e proprio contratto.
    Per quello che so c'è solo un'offerta e la relativa fattura dove è indicato "Licenza d'uso"


  • Super User

    aia...

    M.


  • Super User

    Salve a tutti,

    un software non si vende ma si da in licenza d'uso, che tecnicamente vuol dire che io posso usare il software così come è senza alcuna garanzia, senza diritti accessori, e senza possibilità di modificarlo. Insomma, non è mio è non posso fare altro che esercitare i diritti espressamente indicati nella licenza (che deve essere presente), in genere appunto solo il diritto di usarlo. Possono però essere pattuite ulteriori concessioni tra le parti.

    La legge sul diritto d'autore regola i diritti dell'acquirente:

    "Art. 64-bis
    Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
    a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
    b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
    c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

    *Art. 64-ter

    1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
    2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
    3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.*

    *Art. 64-quater

    1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
      a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
      b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
      c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
      a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
      b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
      c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore*".

    Quindi, in sostanza, l'utilizzatore ha il diritto di adattare o trasformare il programma qualora "tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori", a meno che tali attività non siano vietate espressamente dalla licenza.