• Consiglio Direttivo

    Download Legale

    Finalmente la corte di Cassazione ha stabilito che "**scaricare file ****dalla rete ****coperti dal diritto d'autore e metterli a disposizione di altri utenti, non sara' REATO"; **naturalmente il tutto, dovra' essere, senza scopo di lucro..

    Per info: http://www.tgcom.mediaset.it/tgtech/articoli/articolo345168.shtml


  • Super User

    Imho starei con le orecchie aperte per quanto riguarda l' ultimo stralcio dell' articolo di TGCOM:

    "La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente. Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale legislazione in vigore": lo precisa Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana.

    Anche io sentendo alla tele la notizia avevo pensato la stessa cosa che hai scritto te ma poi ripensandoci e rileggendo quanto sopra riportato non so mica tanto se sia legale anche solo per uso privato... mi sa proprio di no e si finisce lo stesso sotto reato imho.


  • User Attivo

    E', e continuerà ad essere reato. 😉

    La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente. Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale legislazione in vigore


  • User Attivo

    hmm mi sa che o hai letto male te o ho letto male io

    permettimi di quotare

    "La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente. Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale legislazione in vigore": lo precisa Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana.


  • Consiglio Direttivo

    Sono d'accordo su: @Wolf Otakar said:

    "La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente. Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale legislazione in vigore": lo precisa Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana."

    Ma il post si riferiva al caso: @Wolf Otakar said:

    "E' una sentenza destinata a far discutere quella della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di due studenti torinesi, condannati in per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi illecitamente duplicati.

    I due ragazzi li avevano "immagazzinati" su un server del tipo Ftp (File transfer protocol) "dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password".

    Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata "senza rinvio" dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione" applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una "community" di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.

    Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp". Per "fine di lucro", infatti, "deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; né l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso". Anche con riferimento alla detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare dispositivi di protezione "non emerge - avvertono i giudici - dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa".

    @phpone said:

    hmm mi sa che o hai letto male te o ho letto male io

    Ripeto?? il @Wolf Otakar said:

    Finalmente la corte di Cassazione ha stabilito che "**scaricare file dalla rete coperti dal diritto d'autore e metterli a disposizione di altri utenti, non sara' REATO"; **naturalmente il tutto, dovra' essere, senza scopo di lucro..

    si riferiva solo ed ?esclusivamente al caso specifico? senza generalizzare.........!