• User Newbie

    Modifica Ditta Individuale

    Buongiorno!
    Gestisco un sito e-commerce di vendita componenti per bigiotteria aperto nel 2007 con Ditta individuale intestata a me con tutte le iscrizioni CCIAA, Agenzia Entrate etc regolari.
    Non ho un negozio perchè vendendo praticamente solo on-line gestisco tutto in una sorta di ufficio/magazzino, considerando che trattasi di minuteria che occupa pochissimo spazio.
    Recentemente ho trovato un negozio libero in una posizione interessante con costi di affitto bassi e sarei interessata a trasferirmi lì come punto vendita dove gestire anche la vendita on-line.
    Fino a qui nessun problema...il mio dubbio è dovuto al fatto che se mi sposto nel negozio...lo faccio con un'altra persona che è agente immobiliare e non può fare altri lavori altrimenti in camera di commercio le tolgono il mandato.
    Inoltre trasformare eventualmente la ditta individuale in società comporterebbe non poche spese che al momento entrambe facciamo un po' fatica a sostenere.
    Volevo un vostro parere per sapere se esiste una sorta di forma fiscale legale che possa sistemare tale situazione senza dover apportare cambiamenti drastici ad entrambe.
    Grazie!


  • User Attivo

    Se la Camera di Commercio gli vieta di effettuare un altro tipo di lavoro potreste creare una società nel quale il tuo socio effettua solo un apporto di capitale ma non presta attività lavorativa.
    Altrimenti non vedo altre strade.


  • User Newbie

    e la forma societaria più conveniente sotto tutti gli aspetti secondo te quale sarebbe?


  • Moderatore

    Potreste fare una s.a.s. con l'altro socio accomandante e tu accomandatario.
    Sarebbe una forma societaria non molto costosa.


  • User Attivo

    Sicuramente una **S.A.S. **è il tipo di forma societaria più adatto al tuo caso
    In sintesi:

    • possibilità di iscrizione nel regime semplificato (si traduce in minor costi di gestione)
    • Il socio accomandatario è responsabile illimitatamente delle obbligazioni della società (a lui spetterà l'amministrazione della società)
    • Il socio accomandante è responsabile limitatamente alla quota conferita
    • Non c'è un capitale minimo di versamento