• User

    Secondo l'Esperto risponde il forfettino vincola per 3 anni !!!

    Ciao a tutti volevo rendervi partecipi della "scoperta" in cui mi sono imbattuto oggi. In pratica secondo l'Esperto Risponde, sole 24 ore, la scelta effettuata in sede d'inizio attività per il regime delle nuove attività produttive vincolerebbe per 3 anni se l'attività è cominciata dal 2008 in poi !!!

    L’utilizzo dell’espressione “possono” contenuta nella disposizione richiamata (nota: parla dell'art 13 l.388/2000) non è riferito alla possibilità di uscire prima del decorso del triennio, ma solo all’ovvia facoltà (e non all’obbligo) di applicare il predetto regime in presenza di tutti i requisiti.> Dalla lettura della circolare dell’agenzia delle Entrate n. 73 del 2007 si desume che il contribuente può uscire dal regime delle nuove iniziative produttive a condizione che il soggetto interessato abbia esercitato la relativa opzione prima dell’entrata in vigore della legge 4/2007 Finanziaria del 2008 che ha appunto istituito il regime dei minimi.Personalmente sono "caduto dal pero".
    All'ade (marzo 2010) quando mi recai con la mia ragazza ci diedero una guida (AGENZIA INFORMA DEL 5/2004) che riferendosi al regime nuove attività testualmente riportava (SIAMO QUINDI BEN PRIMA DELLA NASCITA DEL REGIME DEI MINIMI, visto che la guida è del 2004):
    La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
    Voi cosa ne pensate? Se fosse come dice l'Esperto del sole non capisco perchè i modelli AA9/10 continuino a riportare il quadro per la revoca dell'opzione !!
    Infatti se avessi optato per il regime nuove attività produttive prima dell'istituzione dei minimi (quindi al più tardi nel 2007) avrei concluso il triennio nel 2009 (2007-2008-2009), allora perchè continuare a permettermi la revoca nel modello inizio attività AA9/10 del 2010??? Cosa avrei da revocare nel 2010 ???


  • User

    A riprova le mie ricerche sul nuovo sito dell'ade (tra parentesi è molto meno fruibile di prima!) mi hanno portato al provvedimento del direttore dell'agenzia del 22/03/2001 che recita testualmente:

    2.3. La scelta del regime fiscale delle attivita' marginali vincola il
    contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e puo' essere revocata.

    2.4. La rinuncia al regime fiscale delle attivita' marginali e'
    comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente, oppure ad un qualunque ufficio locale della medesima agenzia,** entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al regime.** La richiesta di rinuncia e' presentata dal richiedente con le modalita' previste al punto 2.2. ed e' trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
    Lo stesso provvedimento al punto 3.3 prevede per quanto riguarda la "parallela" ed eventuale rinuncia al tutoraggio:

    3.3. La revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata
    secondo le modalita' indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto a
    decorrere dal periodo d'imposta in cui e' presentata.

    mentre il sito dell'ade (qui: hXXp://bit.ly/cgNpI0 ) sebbene richiami lo stesso provvedimento (tant'è vero che il modello da scaricare è sempre il solito "serie generale n.68 - gazzetta ufficiale 22/03/2001") recita:

    La rinuncia all’assistenza fiscale è effettuata con le stesse modalità previste per la richiesta e **ha effetto dal periodo d’imposta successivo.**Insomma ci provano in tutti i modi a farci compiere qualche errore, che si chiarissero le idee .... 🙂


  • User

    Link al provvedimento del 14/03/2001: hXXp://bit.ly/9Ko1J2 (nel post precedente ho incollato il testo dedicato alle attività marginali, scusate mi sono fatto tranne in inganno dal nome molto simile e non potevo più modificare il precedente post)

    2.2. La scelta operata ** vincola** il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e puo' essere revocata, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello di cui al punto 2.1.

    3.3. La ** revoca** della richiesta di ** assistenza fiscale** e' effettuata secondo le modalita' indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ** ha effetto dal periodo d'imposta successivo.**

    Quindi viene meno la difformità relativa alla revoca dell'assistenza fiscale (sia provvedimento che sito web chiariscono che la comunicazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo), mentre continuo a non spiegarmi perchè l'Esperto del sole24ore dica che vi sia un vincolo triennale mentre il provvedimento è abbastanza chiaro sul punto.

    A quel punto se ad ex. si rinunciasse al regime ex. art 13 l. 388/2000 dandone comunicazione entro gennaio e poi si tenesse un comportamento concludente da "minimo" (regime naturale per chi ne ha i requisiti) non vedo perchè non vi si potrebbe rientrare.


  • User

    Testo richiesta informazioni:

    Libero professionista,inizia attivita nel 2010 optando per regime nuove attivita produttive. Dal prossimo periodo d'imposta(2011)intende valutare la possibilita' d' optare per regime 'minimi' revocando regime ex. art 13 l.388/2000.Sussistono ragioni ostative? La circ. 7/2008 al punto 3.6 richiama il provv. Dir. Agenzia delle Entrate del 22/03/01 che,dando attuazione al 9 comma citato art 13 l.388/00 (normativa secondaria),al punto 2.2 riconosce questa possibilita dopo aver correttamente applicato il regime agevolato per ALMENO 1 periodo d'imposta. Si deroga al generico vincolo triennale regimi ex. DPR.442/97? Come si manifesta volonta di revoca dal regime e dal servizio di tutoraggio? Grazie.

    Testo risposta:

    Gentile contribuente, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14/03/2001, attuativo dell'art.13 L.388/2000, stabilisce che la scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e puo' essere revocata, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell' Agenzia delle Entrate. Con la circ. 7/E del 28/01/2008 si chiarisce che i contribuenti di cui all'articolo 13 della Legge n. 388 del 2000 hanno l'onere di comunicare all'Amministrazione finanziaria la revoca dell'opzione per il regime agevolato "dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate" tramite il modello AA9/10 , barrando nel "quadro B" solo la casella relativa alla revoca del regime delle nuove iniziative. Per il servizio di tutoraggio non occorre una specifica revoca. Distinti saluti.

    La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.


  • Moderatore

    Ho letto anch'io quella risposte de L'Esperto Risponde.
    Si tratta di un errore (e non è la prima volta che leggo inesattezze).
    Entro fine gennaio il contribuente in regime nuove iniziative può revocare la scelta di tale regime e può quindi entrare o nel regime ordinario ovvero nel regime dei minimi.


  • User

    Da profano la cosa che mi aveva lasciato "di sasso" della tesi sostenuta dall' "Esperto" era il riconnettere o meno la revocabilità del regime all'istituzione del regime dei minimi. Ed i dubbi si erano accresciuti visto che "spulciando" in rete ed anche su questo forum avevo trovato post che sostenevano la stessa "linea di pensiero".

    Ma non capisco il nesso tra le 2 cose!!!

    Atteso che il regime delle nuove attività è stato istituito nel 2000/2001 (quindi dopo l'approvazione della 442/97 che sancisce il vincolo triennale delle opzioni), e che può durare al massimo 3 anni .... se il legislatore prevede la revocabilità del regime mi pare auto-evidente che questa la si può esercitare al termine del 1 o del 2 periodo d'imposta .... altrimenti cosa revoco ????

    Poi perchè e come il nuovo regime dei "minimi" dovrebbe andare a modificare la disciplina delle "nuove attività" ???

    • Se la facoltà di revoca è stata esercitabile dal 2001 al 2008 perchè dopo verrebbe meno ???
    • Perchè i modelli AA9 continuano a riportare la facoltà di revoca anche nel 2010 (visto che secondo la sua tesi questa sarebbe stata esercitabile solo fino al 2009)?
    • Perchè il modello iva nella sez. opzioni non riporta alcun quadro relativo alle "nuove attività" ??

    L'unica "eccezione" esercitabile solo nel 2008 era quella legata al vincolo triennale per il regime ordinario e tutte le circolari parlano chiaramente di "eccezione" in quel caso....

    Non capisco veramente come "abbia partorito" questa tesi, non mi pare una cosa cosi' controversa se la riesco "a capire" io 🙂 figuriamoci "lui" che è "Esperto"