• User Newbie

    Diffamazione via forum...

    Salve a tutti, faccio parte di una comunita' online che possiede anche un forum; la scorsa settimana ho letto un post con delle offese e calunnie su di me e su degli amici con accuse e offese fuori luogo, avevo fatto presente all'amministratore del forum il fatto e il post era stato chiuso con un ban per gli autori. Ora gli stessi non contenti hanno postato su un altro forum e non contenti di essere stati bannati una volta hanno iniziato con offese molto pesanti. Gli amministratori di quest'ultimo forum sembrano non interessarsi e ora ci sono una miriade di post diffamanti e offese sul mio conto
    (ora grazie a questi simpaticoni tutti si divertono a prendermi in giro, e ad accusarmi di cose nn fatte).
    Come posso comportarmi? Ho la possibilita' di avere la legge dalla mia parte?

    Grazie in anticipo e scusate del disturbo.


  • Bannato User Attivo

    Beh un forum è pubblico e gli amministratori non rispondono dei post, chi posta è un'autore con IP ed email rintracciabile.

    La legge sì sarebbe dalla tua penso, altre opinioni ragazzi?


  • Super User

    Se i gestori non fanno nulla, a fronte in primis di contenuti diffamenti e successivamente alle notifiche effettuate dalla prate lesa, io li inquadrerei come corresponsabili e quindi denunciabili a loro volta.

    Se io fornisco un servizio dove chiunque può postare, beh dato che il dominio è a nome mio un controllo sui contenuti, anche se sviluppati da terzi ci vuole sempre.


  • Super User

    Un utente ha il diritto di ritenere un post offensivo e può altresì comunicarlo all'amministratore, il quale può a sua volta decidere o meno di eliminare il post o modificarlo, inoltre, deve fornire, a seguito di richiesta da parte delle amministrazioni, lo stesso messaggio e quanti dati in possesso sull'autore.

    Qualora l'amministratore decidesse di non eliminare il post, ma questo venisse giudicato offensivo dagli organi competenti, lo stesso Admin può essere perseguito per favoreggiamento.


  • User

    Credo che questa sentenza vi possa essere d'aiuto.

    • Tribunale Aosta, 26 maggio 2006
      Omissis
      Per il reato di cui agli articoli 81 cpv Cp - 595 comma 3 Cp perché
      con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso con gli
      articoli pubblicati sul sito web www.ilbolscevicostanco.com con il
      nickname di "generale Zuckov" e di anonymous ledeva l'onore di P. C.,
      M. L., M. P. M. e C. M..
      In particolare scrivendo un articolo dal titolo "Velina Rosa numero
      5", ove scriveva "in proposito bisogna essere chiari: L. M. non ha
      mai brillato né per spirito di solidarietà con i colleghi né per
      vocazione democratico sindacale, ma di un moderatissimo collega, che
      subito ha capito che per far carriere nel giornalismo bisogna sapere
      abbozzare e tacere a ogni porcata...Non si è mai dannato l'anima per
      la categoria né per i colleghi, non lo brucia nessun sacro fuoco per
      la difesa dei diritti dei giornalisti, si è candidato alle elezioni
      dell'ordine dei giornalisti unicamente per salvare il suo
      sedere...Certo se persino per una Doroteo così, dallo stomaco di
      struzzo..." ledeva la reputazione di L. M., nonché quella di C. P.,
      scrivendo sempre nello stesso articolo "Così la povera P.,
      terrorizzata e minacciata fisicamente, si è data alla fuga piangente
      dai locali moda di Gressan. La poverina eccepiva sul fatto che il
      copione della cerimonia, le affidasse la parte della fetta di limone
      da strizzare...Che farà C. P.? La ragazza ha l'avvocato facile: due
      anni orsono quando l'ordine, durante la revisione dell'albo
      regionale, la cassò dagli elenchi per palese inattività
      immediatamente ricorso ad un legale, riuscendo grazie ad un cavillo
      formale ad essere reintegrata", nonché nell'articolo pubblicato il 12
      giugno 2005 ledeva l'onere di P. M. M. scrivendo "È vero che dopo
      5 anni dalla sentenza dell'ordine valdostano, che aveva radiato P.
      M. M. dall'albo dei professionisti, il suo ricorso al Consiglio
      nazionale sospensivo della pena è ancora in altissimo mare? È vero
      che per salvare M. il Consiglio nazionale vuol perdere altro
      tempo, così nessuno dopo 5 anni si ricorderà più niente? È vero che
      i due consiglieri nazionali dell'ordine, B. e B., si interessano
      della questione M. remando contro, ossia si prodigano per sputtanare
      il Consiglio regionale precedente, facendo annullare la sentenza di
      radiazione? È vero che per salvare M. il suo potentissimo papà e
      mentore, P. M., ha avviato una raccolta di firme presso la sezione di
      St. Martin del Mouvement, in cui ha militato dal 1986 al 1998 (il
      1999 non è sicuro)? Che la presidente Z. ha proclamato vincitore lo
      slogan federalista "renderne impunito uno per diseducarne cento?"
      È vero che l'Ordine nazionale dei giornalisti, per i begli occhi di
      sminuzzino ha già fatto una figura di merda galattica nel 1999,
      quando la sua decisione, favorevole al rampollo di P. M., è stata
      impugnata dalla Procura generale di Torino, caso quasi unico in
      Italia? È vero che M. attualmente è addetto stampa del gruppo
      consiliare Uv in regione?", nonché ledeva la reputazione di C. M.
      scrivendo in data 10 ottobre 2005 sotto lo pseudonimo di Anonymous
      "M. C. abita a Sarre da alcuni anni ma è romano. A Roma ha vissuto
      una promettente carriera nelle fila della Dc fino a quando, a corto
      di soldi, non ha pensato bene di compiere una rapina a mano armata in
      banca che gli è costata quattro anni di galera! Il V. è stato
      implicato in alcune indagini di polizia e attualmente è indagato
      dalla Polizia postale per plagio. Serve altro?, e ancora il 9 ottobre
      2005 "Non si tratta di speciali, ma di veri e propri pompini...Il
      palinsesto potrebbe essere così formulato: giorni pari bocchini a C..
      Giorni dispari pompini al senatore R.. E il week end? Rigatoni
      bolognesi a D. V.! Mi sembra un programma pluralista, democratico,
      antifascista, con venature progressiste. Questo cavilli mi sembra
      maturo per iscriversi alla Lache Gauche. Suo papà non era iscritto al
      Pci di Sarre?"
      Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo di pubblicità
      quale il sito web.
      In Aosta il 14 febbraio, il 12 giugno e il 9 ottobre 2005.
      Conclusioni
      Il Pm chiede: ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato
      per il reato di diffamazione, condanna ad euro 3000 di multa.
      Il difensore della parte civile M. L., avv. B. conclude come da
      allegato depositato in udienza e nota spese:
      "Voglia il Tribunale ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare la
      penale responsabilità dell'imputato M. R. in ordine al reato a lui
      ascritto e, conseguentemente, condannarlo alle pene ritenute di
      giustizia, nonché condannarlo a risarcire i danni morali a favore
      della parte civile costituita M. L., danni che si quantificano, ai
      sensi e per gli effetti dell'articolo 523 comma 2 Cpp, in euro 5000
      oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al
      dì del saldo o nella diversa somma che la S. V. riterrà di giustizia.
      In subordine:
      Voglia il Tribunale ecc.mo, contrariis reietctis, dichiarare la
      penale responsabilità dell'imputato M. R. in ordine al reato a lui
      ascritto e, conseguentemente, condannarlo alle pene ritenute di
      giustizia, nonché condannarlo a risarcire i danni morali a favore
      della parte civili costituita M. L., danni da liquidarsi in separato
      giudizio civile, concedendo alla parte civile costituita una
      provvisionale di euro 3000 da imputarsi sulla liquidazione
      definitiva.
      In ogni caso con il favor delle spese e degli onorari di giudizio,
      come da nota spese separata e depositata contestualmente alle
      presenti conclusioni (min. euro 967.92 - max 2344.92 oltre Iva e
      Cpa)".
      Il difensore della parte civile M. P. M. avv. F.: conclude come da
      allegato depositato in udienza e nota spese:
      "Voglia l'ill.mo Tribunale penale ordinario di Aosta, disattesa ogni
      contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la penale
      responsabilità dell'imputato M. R. in principalità e nel merito
      condannare il sig. M. R. alla pena ritenuta di giustizia nonché al
      risarcimento dei danni morali che si indicano in euro 5000 con
      condanna ad una somma provvisionale non inferiore a euro 3000 o altra
      maggiore o minore somma che il giudice riterrà di equità.
      Con il favore delle spese e degli onorari di lite (min. 967.92 - max
      2344.92 oltre Iva e Cpa)".
      Il difensore della parte civile C. M. avv. M.: conclude come da
      allegato depositato in udienza e nota spese:
      "Piaccia al giudice ill.mo affermare la penale responsabilità
      dell'imputato in ordine al reato ascrittogli e condannarlo alle pene
      di legge; dichiarare tenuto e condannare l'imputato a risarcire alla
      parte civile costituita i danni patrimoniali e non patrimoniali da
      questa subiti in conseguenza dei fatti per cui è processo, da
      liquidarsi nella somma di euro 5000 a favore della parte civile,
      condanna provvisoriamente esecutiva;
      in subordine, qualora il giudice ill.mo pronunci condanna generica e
      rimetta le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dei
      danni, condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale
      immediatamente esecutiva di almeno 3000 euro a favore della parte
      civile;
      condannare, infine, l'imputato alle spese di costituzione, assistenza
      e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota spese
      che si allega (euro 1595 oltre Iva e Cpa)".
      Il difensore dell'imputato, avv. C. M., chiede:
      in via principale, assoluzione per non avere commesso il fatto.
      In subordine, assoluzione perché i fatti, così come contestati, non
      costituiscono reato per quanto riguarda la scriminante del diritto di
      critica.
      In ulteriore subordine, chiede che il giudice tenga conto a tutti gli
      effetti delle limitate possibilità economiche dell'imputato,
      pensionato.

    In fatto e in diritto
    Due sono gli ordini di problemi che vanno risolti nel presente procedimento:
    a) se gli articoli diffamatori pubblicati sul blog "il bolscevicostanco.com" siano riconducibili all'attuale imputato (e quindi, per l'effetto, se l'attuale imputato si identifichi col Generale Zhukov e se questi fosse, in sostanza, il direttore del blog);
    b) se gli articoli siano diffamatori.
    A. Sono stati raggiunti gravi, precisi e concordanti indizi che consentono, con piena certezza, di affermare che il Generale Zhukov, proprietario del sito "il bolscevico stanco" è M. R.
    Infatti:

    1. Come si legge nell'allegato 8/A fg 50 prodotto dal Pm tale "soldatino popov" scrive alcune righe, che qui non interessano, al compagno generale.
      A queste righe risponde R. M.
      Successivamente taluno si rivolge al compagno generale riprendendo il contenuto della riposta di R. M. e dicendo a R. M: "proprio tu, generale, vai ad elemosinare".
      Si tratta di un indizio grave in quanto consente di dedurre un'equivalenza generale Zhukov=R. M., e preciso, derivando da due fonti diverse in modo univoco.
      Non è una prova, in quanto non vi è garanzia assoluta della rispondenza a realtà della firma R. M. e di quanto indicato da altra non controllabile fonte, sicché non consente di raggiungere da sé solo la certezza del fatto che si vuole provare.
    2. A casa di R. M. è stato trovato l'username e la password, nonché ogni istruzione per la gestione del sito (cfr. verbale di perquisizione e documenti sequestrati, all. 3-4 fg. 194 ss).
      Si è qui in presenza di un indizio gravissimo e ben preciso, atteso che username e password sono privati del soggetto cui pervengono.
      Non si tratta di prova diretta poiché da ciò solo non è possibile dedurre la penale responsabilità per gli articoli diffamatori (dando per un attimo già dimostrato che diffamatori essi siano).
      In sé, non è infatti impossibile che il foglio sia stato dimenticato da altri.
    3. La password per l'accesso è "v.". La figlia dell'imputato si chiama V. (cfr. teste C.). È un indizio grave, perché consente di dedurre che la password è verosimilmente stata elaborata dall'imputato, e preciso, limitatamente alla sua portata, in quanto non contraddetto da altri elementi intrinseci allo stesso.
    4. Sono stati rinvenuti appunti manoscritti per l'accesso al sito, riconducibili all'imputato.
      Trattasi di un ulteriore indizio dell'interessamento personale ai modi di accesso e gestione del sito, indizio grave in quanto direttamente legato ai fatti criminosi de quibus e preciso in quanto in sé coerente.
    5. Una serie di articoli (precisamente messaggio di Capodanno e Velina Rosa 5 e 6) sono stati creati subito prima sul computer dell'imputato e poi pubblicati sul blog de quo.
      La data era correttamente impostata sul computer del M. (cfr. teste G. risentito sul punto).
      È, anche questo, un indizio gravissimo in quanto pone un pesante elemento di collegamento tra l'articolo (quella che interessa è la Velina Rosa 5) e l'imputato, e preciso in quanto dotato di intrinseca coerenza logica.
    6. Pur di contorno è un elemento indiziario anche il fatto che si sia trovato presso il M. un libro dal quale era tratta una foto pubblicata sul sito.
      È fin troppo chiaro, e sembra quasi offensivo al senso comune spendere troppe parole al riguardo, che tali indizi sono assolutamente concordanti e permettono di collegare con certezza le affermazioni diffamatorie in imputazione (contenute nelle Velina Rosa 5) al M..
      Ritenendo il contrario occorrerebbe immaginare che taluno, per caso, lasci a casa del Mancini password e username per l'accesso come Zhukov e la gestione del blog; che, sempre per caso, la password coincida, con l'aggiunta di una A finale, col nome di battesimo della figlia dell'imputato (V. - nome tutt'altro che comune); che il M. preferisca subire, personalmente le conseguenze penali delle condotte del generale Zhukov piuttosto che rivelare chi abbia lasciato tali documenti presso di lui; che, per motivi non individuabili nemmeno con sforzo di immaginazione, il M. abbia poi deciso di prendere appunti per l'accesso e la gestione del blog; che, sempre per caso, 3 articoli, tra cui quello che interessa, siano stati creati col computer del M.; che, ancora per caso, un libro con una foto pubblicata sul blog fosse a casa del Mancini e che infine soggetti scellerati, diversi dal Mancini, abbiano usato il suo nome in un'occasione sul blog per rispondere al soldatino Popov e che altri abbiano dato per scontata, senza ragione, l'identità Zhukov=M..
      A corollario si aggiunta che il M. esercita (o esercitava) la professione di giornalista, tanto da essere stato vice presidente del consiglio dell'Ordine valdostano e che era alquanto apprezzato (cfr. le dichiarazioni di alcune delle stesse po) per la sua vera ironica e che - infine - nella predetta qualità, era a conoscenza di procedimenti disciplinari a carico di colleghi per essersene occupato, tanto da detenere tutt'ora copie di atti in casa. E trattasi di atti sui quali sono basate le considerazioni assunte diffamatorie a carico del M. e della P..
      Da questo corposissimo coacervo di elementi, non credendo questo giudicante che la loro esistenza e coerenza possa essere dovuta a potenti forze esoteriche che perseguitano il M. deve necessariamente concludersi che
      a) il generale Zhukov si chiama, all'anagrafe R. M.
      b) questi gestiva il blog de quo, tanto che tra le istruzioni da lui detenute vi è un foglio relativo alla cancellazione dei commenti
      c) la Velina Rosa 5 è stata scritta da R. M.
      Il contenuto pubblicato su internet e oggetto di contestazione ex articolo 595 Cp è pacifico. Esso risulta dalle produzioni del Pm e dalle deposizioni delle parti civili. Da notare che la parte iniziale delle "osservazioni" sul Cavilli è pubblicata sotto lo pseudonimo Anonymous.
      Va subito rilevato che, essendosi provato ut supra che il M. era il soggetto che aveva in disponibilità la gestione del blog, egli risponde ex articolo 596bis Cp, essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile. O, meglio, colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se conviene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito internet, su cui altri soggetti possano inserire interventi.
      Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è - mutatis mutandis - identica.
      Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi.
      Diversamente, vi è responsabilità penale ex articolo 596bis Cp.
      Ciò premesso, per valutare se le affermazioni sul blog siano diffamatorie occorre riportarsi ai pacifici canoni giurisprudenziali costituiti da
    • interesse pubblico alla conoscenza
    • verità del fatto
    • correttezza del linguaggio.
      Il primo requisito è soddisfatto. Le persone offese sono tutti noti giornalisti dell'ambiente valdostano e il genere di considerazioni esposte (salvo quanto al C., su cui si vedrà infra) sono connesse coi modi di interpretare ed esercitare la professione giornalistica.
      Quanto agli altri elementi, nello specifico si rivela che:
      C. P. viene dipinta come una non giornalista, già "cassata" dall'albo per inattività (fatto vero, salva la riforma della decisione per mancanza di motivazione) che, minacciata da tale M. si dà alla fuga piangente, affermandosi poi che la "ragazza" ha l'avvocato facile.
      Trattasi di considerazioni espresse in termini non corretti (tra l'altro non pare vero che la "ragazza" abbia l'avvocato facile, visto che ha proposto si querela, ma non si è costituita parte civile) e inurbane, che dipingono una giornalista come una sorta di poveretta, professionalmente già oggetto di cancellazione e che reagisce alle difficoltà con la fuga e le lacrime.
      La notizia, nella sostanza vera, è stata dunque esposta in termini non corretti e - dopo avere superfluamente ricordato il passato provvedimento disciplinare (noto all'imputato per la sua posizione precedente nel consiglio dell'ordine) - l'intero tono della notizia non è diretto ad informare, ma a dipingere la figura di una collega con le tinte della codardia e dell'ignavia.
      Si integra, dunque, il contestato delitto.
      Questo a L. M. si afferma, tra l'altro, che si "è candidato all'ordine dei giornalisti per salvare il suo sedere" cosa risultata falsa (la non licenziabilità deriva da alcune cariche sindacali e non da far parte dell'ordine dei giornalisti (teste M., non smentito da alcuno).
      Si è poi dipinto il medesimo come un Don Abbondio carrierista (ha subito capito che per far carriera bisogna saper abbozzare e tacere ad ogni porcata) e, dulcis in fundo, il M. è stato definito Doroteo dallo stomaco di struzzo.
      Orbene, pur essendo gli struzzi pennuti non privi di tratti simpatici è chiaro che l'autore dell'articolo trasmette chiaramente, e con termini anche piuttosto volgari, messaggi in parte falsi (circa le motivazioni della candidatura all'ordine) in parte diretti, ancora, non ad informare, ma a dipingere la persona M. L. come un essere che ingoia ogni cosa pur di far carriera, complice di porcate e pronto ad ogni sottomissione.
      Si integra nuovamente, dunque, il reato de quo, tra l'altro non essendo nemmeno rispondente a realtà l'unico fatto specifico riferito.
      Quanto al M. l'imputato ha usato le conoscenza personali che gli derivavano dalla posizione di (allora) vicepresidente del Consiglio dell'ordine dei giornalisti e gli atti che (illegittimamente) aveva trattenuto a casa per redigere un articolo basato su fatti veri, ma addebitando alle ingerenze della Pc e del di lui padre l'annullamento della precedente sentenza di radiazione a carico della Pc con finalità di "sputtanare il consiglio regionale precedente" e addebitando il tutto a manovre poco pulite nell'Union Valdotaine.
      È chiaro che trattasi di considerazioni sulla cui verità nulla si sa ma che, comunque, sono espresse in termini scorretti, basati sul sospetto e sull'illazione.
      Anche in questo caso si integra dunque il contestato delitto.
      La posizione C. è la più grave.
      È ben vero che il C. è stato condannato per rapina, se si vuole a mano armata, essendo egli in effetti "amato" di una siringa. Ma la condanna è stata a due anni e quattro mesi di reclusione e non a "quattro anni di galera".
      È anche vero che lo stesso era indagato per "plagio" dalla Polizia postale in quanto proprio pochi giorni fa, come è risultato anche in questo dibattimento, questo medesimo giudicante lo ha condannato per la violazione di diritti di autore nel pubblicare alcuni articoli sul proprio sito internet.
      Tuttavia, al di là della parziale falsità di quanto scritto (qui sub "anonymous") non vi è alcun interesse pubblico alla conoscenza di questi fatti che nulla hanno a che fare con l'attività di giornalista del C..
      E non, in particolare, la rapina. Lo stesso "plagio" viene esposto in modo tale che, pur trattandosi di fatti connessi con l'attività di giornalista, nessuno lo comprende.
      In questo caso, il M. ha esposto fatti in parte falsi, al solo scopo di screditare (il M. userebbe un altro termine) una persona nella sua dignità, dimenticando che alcuni fatti possono appartenere ad un brutto passato col quale oggi non potrebbe aversi più alcun rapporto.
      In altre parti, nuovamente sub gen. Zhukov, si istituisce poi una significativa comparazione tra interviste a politici dell'Union Valdotaine e "pompini", che verrebbero forniti, a giorni alterni, a C. e al senatore R.. Nel weekend il menu del Mancini prevede, invece, "rigatoni bolognesi" a D. V..
      Anche se le interviste consono fatte personalmente dal C., è evidente che il triviale paragone sopra riportato pone in pessima luce la direzione della rivista, sicché anche il C. è, certamente, persona offesa dal reato.
      Se si voleva affermare che le interviste pubblicate dal C. sono compiacenti e si risolvono in propaganda politica favorevole agli intervistati si poteva (e si doveva) riferire la circostanza in termini quali quelli che precedono, o anche altri più ironici, ma non certo facendo riferimenti di discutibile gusto a rapporti sessuali di tipo orale, per di più espressi con linguaggio degno di un postribolo.
      Anche in quest'ultimo caso si ravvisano dunque gli estremi del contestato delitto.
      Poiché le attenuanti generiche non sono un diritto dell'imputato, il quale deve mantenere una specifica condotta positiva per materiale (e la semplice incensuratezza è null'altro che un non demerito), non va applicato a favore del M. l'articolo 62bis non risultando precisi elementi a suo favore che consentano di ritenere l'applicazione dell'attenuante.
      In ogni caso, tenuto conto del carattere satirico della pubblicazione e del fondo di verità in linea generale ravvisabile in quanto esposto, va applicata la pena pecuniaria.
      Ex articolo 133 Cp è equa, per l'effetto, la pena di euro 3000 di multa, oltre spese processuali.
      (pb euro 1000 per diff. a carico di C. + euro 800 per M. + euro 800 per M. + euro 400 per P.).
      A favore delle pc costituite è adeguato, e rispondente a giustizia, concedere un risarcimento del danno di euro 2000 ciascuno, oltre spese legali liquidate in dispositivo.
      L'imputato va dunque condannato anche a corrispondere le somme di cui sopra.
      Non sussistono i presupposti per concedere le richieste provvisionali né la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili della presente sentenza.

    P.Q.M.
    Visti gli articoli 533-535 Cpp dichiara M. R. colpevole dei rati a lui ascritti - unificati ex articolo 81 Cp e lo condanna alla pena di euro 3000 di multa oltre spese processuali. Visti gli articoli 538 ss Cpp condanna il medesimo al risarcimento dei danni tutti patiti dalle pc liquidate in euro 2000 per ciascuno.
    Pone a carico del medesimo le spese di costituzione e difesa delle pc, liquidate in euro 1500 complessivi + Iva e cassa per ciascuna parte civile. Rigetta le istanze di provvisionale.


  • User

    @Cobrezi said:

    ...Gli amministratori di quest'ultimo forum sembrano non interessarsi e ora ci sono una miriade di post diffamanti e offese sul mio conto...
    Gli amministratori del forum sono stati informati della presenza di post diffamanti?